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TITOLO
IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13. - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
b) il Comitato dei Garanti
c) il Consiglio Direttivo
d) il Presidente del Consiglio Direttivo
e) il Segretario del Consiglio Direttivo
f) il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.
Art. 14. - L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti
all’Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria
per l’approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario, entro
il 30 giugno.
L’Assemblea inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
b) delibera gli indirizzi generali
dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente
statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei due terzi dei
presenti;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera sull’eventuale destinazione di
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito
dalla legge e dal presente statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 15. - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente
almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti
all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda
convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della metà
più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo degli aderenti o dal
Collegio dei Sindaci revisori, seguendo gli stessi obblighi di convocazione. Le
convocazioni sono affisse nell’albo sociale e diffuse nel sito Internet
dell’Associazione.
Art. 16. - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea è regolarmente costituita, in
prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, o
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, con votazioni palesi, salvo
quando è previsto diversamente dallo statuto. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo; in caso
di assenza da un socio nominato dall’assemblea; il Segretario dovrà redigere
il verbale con le deliberazioni adottate.
Art. 17. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto dal Presidente, il Segretario, e da un minimo di
tre ad un massimo di sette Consiglieri. Durante la prima riunione dopo la sua
nomina, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio Direttivo
nomina al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura
in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere
non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni
dell’ufficio ricoperto. Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo
dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione
del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla
scadenza del mandato.
Art. 18. - FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo si riunirà
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il
Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i
Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di gravità e
urgenza. La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida quando saranno
presenti la metà più uno dei Consiglieri; in essa le delibere saranno adottate
a maggioranza semplice e, in caso di parità, è determinante il voto di chi
presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un
apposito registro. Sono pienamente valide le riunioni del Consiglio Direttivo in
videoconferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario si trovino nel
medesimo luogo al fine della redazione e della sottoscrizione del relativo
verbale.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle attività per l'attuazione
dei fini statutari;
b) determinare in merito all'ammissione e
all’esclusione dei soci;
c) redigere il bilancio;
d) deliberare l’istituzione di nuove sedi
decentrate dell’Associazione e coordinarne le attività;
e) nominare i membri del Comitato dei Garanti non nominati
dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, al fine di migliorare
l’organizzazione territoriale, può nominare Delegati di Zona, conferendo ad
essi particolari competenze e poteri.
Il Consiglio Direttivo può nominare delle
Commissioni di esperti per i vari campi di attività, definendone le competenze,
la durata e le norme di funzionamento.
Art. 19. - DECADENZA DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE
Si può decadere dalla carica di Consigliere
per le seguenti ragioni:
a) presentando dimissioni scritte al Consiglio
Direttivo; le dimissioni avranno efficacia dall’inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica delle
dimissioni e le accetti.
b) Per gravi azioni contrarie alle finalità
dell'Associazione ed alle norme del presente statuto; in tale caso la decisione
di decadenza spetta ad un’Assemblea appositamente convocata.
c) assenza, senza giustificato motivo, a tre
riunioni ordinarie consecutive.
In caso di decadenza, il consigliere sarà
sostituito con il primo dei non eletti.
Art. 20. - IL PRESIDENTE
Il Presidente, qualora non Vi abbia provveduto
l’assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica
tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza
dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Ad egli compete,
sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo,
al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta,
l’ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello
statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
E’ facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro
apposita delega, ad un consigliere o ad un altro aderente dell’Associazione.
Art. 21. - DECADENZA DALLA CARICA DI
PRESIDENTE
Per la decadenza dalla carica di Presidente
vale quanto riportato dal presente statuto per i Consiglieri. Nel caso di
decadenza del Presidente, il Consigliere con maggiore anzianità di vita
associativa assumerà la carica di Presidente, fino al termine del mandato.
Art. 22. - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Segretario, eletto dai Consiglieri
all’interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva con il
Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano
necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del
Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Il
Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 23. - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla
legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori
dei conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 24. – IL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è composto da
personalità di spicco del mondo della cultura, dell’arte, delle professioni,
dell’imprenditoria e della vita sociale in genere, che condividono le finalità
dell’Associazione e che si sentono in qualche modo vicini al Lago d’Iseo.
E’ composto da un minimo
di otto membri e da un massimo di quindici. E’ nominato dall’assemblea dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei
Sindaci Revisori. Il Consiglio Direttivo, qualora l’Assemblea abbia nominato
un numero di membri inferiore a quindici, ha facoltà di nominare un numero di
membri tale che il loro numero complessivo raggiunga il massimo previsto.
Il Comitato dei Garanti dura in carica cinque
anni. Qualora un componente venga a mancare per qualsivoglia motivo, potrà
essere cooptato.
Il Comitato dei Garanti avrà la supervisione
di tutta l’attività dell’Associazione; potrà proporre iniziative al
Consiglio Direttivo e dovrà garantire il perseguimento delle finalità
dell'Associazione,
Art. 25. - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
DEI CONTI
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che potranno subentrare in
caso di cessazione di un membro effettivo, e sono eletti dall’Assemblea.
L’incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel
presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori curano
la tenuta del libro delle adunanze dei Sindaci Revisori, partecipano di diritto
alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di parola,
ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione e dei relativi libri, danno il parere sui bilanci.
Art. 26. - BILANCIO CONSUNTIVO
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono
il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso
la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura.
Art. 27. - AVANZI DI GESTIONE
Gli utili e gli avanzi di gestione devono
essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente ad esse connesse. All’Associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento
facciano parte delle medesima e unitaria struttura.
Art. 28. - SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque
causa, l'Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 29. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo
dalle parti contendenti e il suo giudizio sarà inappellabile.
Art. 30. - LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia
espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme
in materia di enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle
norme contenute nel libro V del Codice civile, ed ad ogni altra norma o
disposizione di legge in materia.
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