Amici del Sebino
Associazione onlus per la tutela e lo sviluppo del lago d'iseo
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL SEBINO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEL LAGO D'ISEO"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve
"AMICI DEL SEBINO - ONLUS".

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TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13. - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;

b)  il Comitato dei Garanti

c)  il Consiglio Direttivo

d)  il Presidente del Consiglio Direttivo

e)  il Segretario del Consiglio Direttivo

f)   il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.

Art. 14. - L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario, entro il 30 giugno.

L’Assemblea inoltre:

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti;

b) delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) delibera sulle modifiche al presente statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

e) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 15. - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo degli aderenti o dal Collegio dei Sindaci revisori, seguendo gli stessi obblighi di convocazione. Le convocazioni sono affisse nell’albo sociale e diffuse nel sito Internet dell’Associazione.

Art. 16. - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, con votazioni palesi, salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza da un socio nominato dall’assemblea; il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate.

Art. 17. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, il Segretario, e da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 18. - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di gravità e urgenza.  La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida quando saranno presenti la metà più uno dei Consiglieri; in essa le delibere saranno adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro.  Sono pienamente valide le riunioni del Consiglio Direttivo in videoconferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo al fine della redazione e della sottoscrizione del relativo verbale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari;

b) determinare in merito all'ammissione e all’esclusione dei soci;

c) redigere il bilancio;

d) deliberare l’istituzione di nuove sedi decentrate dell’Associazione e coordinarne le attività;

e) nominare i membri del Comitato dei Garanti non nominati dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, al fine di migliorare l’organizzazione territoriale, può nominare Delegati di Zona, conferendo ad essi particolari competenze e poteri.

Il Consiglio Direttivo può nominare delle Commissioni di esperti per i vari campi di attività, definendone le competenze, la durata e le norme di funzionamento.

Art. 19. - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

a) presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica delle dimissioni e le accetti.

b) Per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto; in tale caso la decisione di decadenza spetta ad un’Assemblea appositamente convocata.

c) assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

In caso di decadenza, il consigliere sarà sostituito con il primo dei non eletti.

Art. 20. - IL PRESIDENTE

Il Presidente, qualora non Vi abbia provveduto l’assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.  E’ facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad un altro aderente dell’Associazione.

Art. 21. - DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per i Consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, il Consigliere con maggiore anzianità di vita associativa assumerà la carica di Presidente, fino al termine del mandato.

Art. 22. - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario, eletto dai Consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva con il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 23. - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 24. – IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da personalità di spicco del mondo della cultura, dell’arte, delle professioni, dell’imprenditoria e della vita sociale in genere, che condividono le finalità dell’Associazione e che si sentono in qualche modo vicini al Lago d’Iseo. 

E’ composto da un minimo di otto membri e da un massimo di quindici. E’ nominato dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori. Il Consiglio Direttivo, qualora l’Assemblea abbia nominato un numero di membri inferiore a quindici, ha facoltà di nominare un numero di membri tale che il loro numero complessivo raggiunga il massimo previsto.

Il Comitato dei Garanti dura in carica cinque anni. Qualora un componente venga a mancare per qualsivoglia motivo, potrà essere cooptato.

Il Comitato dei Garanti avrà la supervisione di tutta l’attività dell’Associazione; potrà proporre iniziative al Consiglio Direttivo e dovrà garantire il perseguimento delle finalità dell'Associazione,

Art. 25. - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che potranno subentrare in caso di cessazione di un membro effettivo, e sono eletti dall’Assemblea. L’incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei Sindaci Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno il parere sui bilanci.

Art. 26. - BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 27. - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad esse connesse. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima e unitaria struttura.

Art. 28. - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e il suo giudizio sarà inappellabile.

Art. 30. - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile, ed ad ogni altra norma o disposizione di legge in materia.

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