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TITOLO
III - I SOCI
Art. 8. - I SOCI
Sono soci aderenti all’Associazione:
a) i soci fondatori: sono coloro che
partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.
b) i soci ordinari: sono coloro che aderiscono
all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di
ampliare e modificare le categorie dei soci e le relative quote di adesione
minime, con l’unico vincolo di non contrastare i principi statutari sul
diritto di voto nell’assemblea.
Art. 9. -
MODALITA’ DI ADESIONE
L'Associazione è aperta a qualsiasi persona
che condivida le finalità sociali, senza distinzione di sesso, età, estrazione
sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Per l’ammissione, il
richiedente deve rivolgere espressa domanda, controfirmata da almeno due soci,
al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che
l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e
regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all’atto del deposito
della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi
entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che rimane
comunque a fondo perduto.
Art. 10. - AMMISSIONE
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in
ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento (per
il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale
dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della
domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In
caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la
motivazione di detto diniego; il Consiglio Direttivo provvederà altresì a
restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della
presentazione della domanda.
Art. 11. - RECESSO
Chiunque aderisca all’Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei
partecipi all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la
notifica della volontà di recesso.
Art. 12. - ESCLUSIONE
In presenza di gravi motivi, chiunque
partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del
Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le
motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che
l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire
all’Arbitrato di cui al presente statuto, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; in tal caso
l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia
dell’Arbitrato stesso. Il socio o il fondatore che non versi la quota annuale
per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso
dall’Associazione.
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