Amici del Sebino
Associazione onlus per la tutela e lo sviluppo del lago d'iseo
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL SEBINO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEL LAGO D'ISEO"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve
"AMICI DEL SEBINO - ONLUS".

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TITOLO III - I SOCI

Art. 8. - I SOCI

Sono soci aderenti all’Associazione:

a) i soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.

b) i soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di ampliare e modificare le categorie dei soci e le relative quote di adesione minime, con l’unico vincolo di non contrastare i principi statutari sul diritto di voto nell’assemblea.

Art. 9. - MODALITA’ DI ADESIONE

L'Associazione è aperta a qualsiasi persona che condivida le finalità sociali, senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Per l’ammissione, il richiedente deve rivolgere espressa domanda, controfirmata da almeno due soci, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all’atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che rimane comunque a fondo perduto.

Art. 10. - AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego; il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

Art. 11. - RECESSO

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 12. - ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire all’Arbitrato di cui al presente statuto, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Arbitrato stesso. Il socio o il fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall’Associazione.

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