Amici del Sebino
Associazione onlus per la tutela e lo sviluppo del lago d'iseo
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL SEBINO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEL LAGO D'ISEO"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve
"AMICI DEL SEBINO - ONLUS".

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TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4. - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, società o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 5. - FONDO DI GESTIONE

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

a) delle quote di adesione e delle quote annuali versate dai soci fondatori originari e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 6. - QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio è tenuto a versare entro la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 7. - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

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