TITOLO
II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4. - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a
qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati, società o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Art. 5. - FONDO DI GESTIONE
Per l’adempimento dei suoi compiti,
l’Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di
Gestione:
a) delle quote di adesione e delle quote
annuali versate dai soci fondatori originari e da tutti coloro che aderiscono
all’Associazione;
b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) degli introiti realizzati nello svolgimento
della sua attività.
Art. 6. - QUOTA SOCIALE
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce
la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione
all’Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo
costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio è tenuto a
versare entro la data di convocazione dell’assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo.
Art. 7. - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE
I versamenti al Fondo di Gestione possono
essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra
determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo
di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.